Regolamento della Biblioteca di Lettere e Filosofia di Arezzo
Art. 1
La Biblioteca, ispirandosi ad una pratica gestionale condotta secondo criteri di efficienza e di economicità, si propone di ottimizzare il servizio di informazione bibliografica per gli studenti e i docenti; a tal fine attua una programmazione che permetta di seguire lo sviluppo scientifico, biblioteconomico e tecnologico, e cura l'aggiornamento delle tecniche, delle procedure e delle strutture, in armonia con gli indirizzi della Commissione d’Ateneo per le Biblioteche, i programmi e le modalità proposte dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, di cui fa parte.
Art. 2
La Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo predispone tutte le azioni e le procedure necessarie per offrire ai propri utenti i seguenti servizi: consultazione in sede dei documenti posseduti, delle banche dati e dei periodici elettronici; accesso alle collezioni digitali e agli archivi; prestito esterno ed interbibliotecario; consulenza bibliografica e reference; alerting sulle nuove accessioni; formazione degli utenti; fotoriproduzione.
Le modalità di accesso a tali servizi sono regolati dalla Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo (disponibile sul web all’indirizzo: http://www.sba.unisi.it) e sono articolati secondo quanto meglio specificato nella pagina web dei Servizi della Biblioteca (cfr. allegato).
La Biblioteca ospita e segue attività di tirocinio di giovani studiosi e di orientamento per gli studenti, oltre che di volontariato e di servizio civile.
Art. 3
La Biblioteca riceve in dotazione il materiale bibliografico, documentario, archivistico, su qualsiasi supporto acquistato sui fondi propri della Biblioteca , dei Dipartimenti e sui fondi personali di ricerca dei docenti, ne cura la custodia, la conservazione e l'utilizzazione. Sono inoltre accettate le donazioni che risultino coerenti con le raccolte della Biblioteca, a seguito di delibera del Consiglio di Biblioteca su proposta del Direttore.
La collezione della Biblioteca è finalizzata principalmente al soddisfacimento delle esigenze di ricerca, di didattica e di consultazione dei docenti e degli studenti della Facoltà; svolge comunque un ruolo di documentazione e di supporto per la città e possono accedere ai suoi servizi anche tutti coloro che siano interessati alla consultazione del suo patrimonio bibliografico, dietro apposita malleveria.
Art. 4
Le disponibilità finanziarie della Biblioteca Centrale sono costituite dalla dotazione assegnata dal Consiglio di Amministrazione, dai contributi di Biblioteca degli studenti, dai versamenti dei Dipartimenti e dei singoli Docenti, oltreché da eventuali altri introiti provenienti da Enti o da privati, anche con destinazione finalizzata.
Art. 5
Sono Organi della Biblioteca: il Consiglio, il Presidente, il Direttore.
Art. 6
Il Consiglio di Biblioteca dura in carica tre anni ed è composto da: quattro docenti eletti dal Consiglio di Facoltà in rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; da un rappresentante degli studenti designato congiuntamente dalla rappresentanza studentesca dei Consigli di Facoltà e dei Comitati per la Didattica di riferimento; da un rappresentante dei dottorandi di ricerca che afferiscono alla Facoltà, indicato dal Consiglio della Scuola Superiore Santa Chiara; da un rappresentante degli assegnisti di ricerca, eletto tra i propri rappresentanti nei Consigli di Dipartimento che afferiscono alla Biblioteca; da un rappresentante eletto del personale tecnico e amministrativo che afferisce alla Biblioteca; dal Direttore della Biblioteca.
Alle riunioni del Consiglio possono partecipare altri esperti o tecnici su invito del Direttore o del Presidente
Il Consiglio di Biblioteca determina l’indirizzo scientifico e didattico della Biblioteca e ne verifica l’attuazione, in relazione ai singoli servizi erogati dalla Biblioteca; approva il documento di budget preventivo e consuntivo della Biblioteca; coordina e guida le politiche di acquisizione del materiale bibliografico della Biblioteca, nell’ambito delle procedure e delle politiche del Sistema Bibliotecario.
Il Consiglio di Biblioteca si riunisce, di norma, quattro volte l’anno.
Art. 7
Il Presidente è designato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Biblioteca, scegliendolo tra i professori che ne fanno parte, ed è nominato dal Rettore.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e rappresenta la Biblioteca in seno alla Commissione d’Ateneo per le Biblioteche. Il suo mandato dura tre anni e non è rinnovabile per più di due volte consecutivamente.
Art. 8
Il Direttore appartiene al personale tecnico dell’Ateneo con provata professionalità ed esperienza, dura in carica tre anni e può essere riconfermato, svolge le funzioni di segretario verbalizzante nelle riunioni del Consiglio di Biblioteca.
Il Direttore è responsabile della qualità dei servizi erogati; è responsabile della gestione e conservazione del patrimonio della Biblioteca; coordina e dirige il personale assegnato alla Biblioteca; promuove e cura, d’intesa col Direttore del Sistema Bibliotecario, la formazione del personale assegnato alla Biblioteca; gestisce il budget assegnato alla Biblioteca, così come approvato dal Consiglio di Biblioteca; assume le competenze e le funzioni attribuite dal “Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Siena”; assume la funzione di consegnatario dei beni secondo quanto previsto dal “Regolamento per la tenuta e la gestione dell’inventario dei beni immobili e mobili dell’Università degli Studi di Siena”.
Art. 9
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, allo Statuto e agli altri Regolamenti di Ateneo
Ultimo aggiornamento: 23-07-2009